5 per mille 2011

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare con il calendario degli adempimenti per gli enti che vogliono iscriversi negli elenchi dei possibili beneficiari del 5 per mille del 2011.

A partire dal 15 marzo 2011, gli enti del volontariato interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille del’Irpef per l’esercizio finanziario 2011 devono presentare la domanda telematica di iscrizione all’Agenzia delle entrate entro il 7 maggio 2011. L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Le domande possono essere inviate direttamente dai soggetti abilitati ai servizi fisconline, in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.
Nella domanda va indicato, in via prioritaria, che la stessa viene presentata in qualità di ente del volontariato. Vanno, inoltre, indicati:

  • il codice fiscale del soggetto da iscrivere;
  • la tipologia di appartenenza dell’ente (sezione I del modello, riservata agli enti del volontariato);
  • la denominazione e la sede legale dell’ente;
  • i dati identificativi, anagrafici e fiscali, del rappresentante legale che sottoscrive.

Gli enti del volontariato, che hanno presentato tempestivamente la domanda di iscrizione, vengono inseriti in un unico elenco che viene pubblicato entro il 14 maggio 2011.
Entro il 20 maggio 2011, il rappresentante legale dell’ente ovvero un suo delegato può chiedere la correzione di eventuali errori di iscrizione presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente.
L’Agenzia delle entrate, effettuate le correzioni, provvede alla pubblicazione della versione aggiornata dell’elenco entro il 25 maggio 2011.
I legali rappresentanti dei soggetti regolarmente iscritti devono trasmettere, entro il 30 giugno 2011, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione.
La trasmissione della dichiarazione sostitutiva, da effettuarsi con raccomandata a.r. alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente, è condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille.
Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, sempre a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione. Nella dichiarazione sostitutiva vanno indicati i dati del rappresentante legale e dell’ente.
Il rappresentante legale deve altresì dichiarare che l’ente è iscritto in uno dei registri/albi previsti dalla normativa di settore (volontariato, Onlus, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni non governative) ovvero nel registro delle persone giuridiche, se trattasi di associazione o fondazione riconosciuta che opera nei settori di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Per agevolare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica di iscrizione consente di stampare il modello di dichiarazione sostitutiva, già precompilato in alcuni campi con le informazioni riportate nella domanda di iscrizione (codice fiscale, denominazione, sede, rappresentante legale, ecc.).
Le Direzioni regionali, competenti in base al domicilio fiscale dell’ente, provvedono ad effettuare i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Terminata la fase dei controlli vengono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille e quello dei soggetti esclusi dal riparto sia per le cause di decadenza connesse all’obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.

SOGGETTI AMMESSI

Le finalità alle quali è possibile destinare, per l’esercizio finanziario 2011, la quota del cinque per mille sono le seguenti:

  • sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
  • finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
  • finanziamento della ricerca sanitaria;
  • sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
  • sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale”.

RIEPILOGO SCADENZE PER GLI ENTI DEL VOLONTARIATO

  • Termine per l’iscrizione telematica: 7 maggio 2011. Le procedure di iscrizione saranno attivate dalle amministrazioni competenti a partire dal 15 marzo 2011.
  • Pubblicazione dell’elenco degli iscritti: 14 maggio 2011.
  • Termine per la correzione di errori di iscrizione: 20 maggio 2011.
  • Pubblicazione dell’elenco aggiornato degli iscritti: 25 maggio 2011.
  • Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive: 30 giugno 2011.
  • Termine dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive: 31 dicembre 2011.
  • Pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi con l’indicazione delle scelte e degli importi: 31 marzo 2012.

MAGGIORI INFORMAZIONI

www.agenziaentrate.gov.it

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Reinserimento sociale e lavorativo di persone in esecuzione penale

Dare piena attuazione alla funzione rieducativa della pena e ridurre i tassi di recidiva nel lungo periodo. I progetti finanziati adotteranno un approccio integrato e orientato a dare una reale ed effettiva ‘seconda possibilità’ ai detenuti con pena definitiva residua non superiore ai quattro anni intra o extra moenia, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità.