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Codice del Terzo Settore, da oggi in vigore

di Roberto Daddabbo

Con la pubblicazione nella G.U. n. 179 del 02 agosto 2017, Suppl. Ordinario n. 43, entra in vigore da oggi 3 agosto 2017 il D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117, recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

Si tratta dell’ultimo dei decreti legislativi attuativi della Riforma del Terzo Settore avviata con la legge delega 106/2016, dopo che negli scorsi giorni erano stati approvati il D.Lgs. n. 111/2017 sul 5 x mille ed il D.Lgs. n. 112/2017 sull’impresa sociale.

Il Codice del Terzo Settore rappresenta il corpo più consistente della riforma, ridisegnando, con 104 articoli, l’intera disciplina del Terzo Settore, intervenendo sulle norme del Libro I Titolo II del codice civile ed abrogando e sostituendo tutte le precedenti leggi di settore che fino ad oggi avevano disciplinato le diverse tipologie di associazioni (L. n. 266/91 per le OdV, L. n. 383/2000 per le APS, D.Lgs. n. 460/97 per le ONLUS, ecc.).

In particolare, ed in estrema sintesi, il codice prevede:

  • la definizione di Enti del Terzo settore, in cui confluiscono tutti i soggetti del non profit;
  • la declinazione delle attività di interesse generale che tali Enti devono esercitare in maniera esclusiva e prevalente;
  • la disciplina del lavoro negli Enti del Terzo Settore;
  • la definizione di volontario e delle attività di volontariato;
  • la disciplina degli aspetti organizzativi e gestionali degli Enti del Terzo settore (atto costitutivo e statuto, riconoscimento della personalità giuridica, assemblee, organi di amministrazioni, bilanci, responsabilità degli amministratori, organi di controllo);
  • le specificità delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
  • la definizione ed il ruolo delle reti associative;
  • l’istituzione e funzionamento del Registro Unico del Terzo settore;
  • le misure volte alla promozione e sostegno agli Enti del Terzo settore;
  • la riorganizzazione dei Centri di servizio per il volontariato;
  • le risorse finanziarie messe a disposizione per il Terzo settore, con particolare riferimento al sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
  • il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
  • la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo regime forfettario riservato agli enti del terzo settore non commerciali;
  • l’istituzione del social bonus (credito d’imposta connesso alle erogazioni liberali in denaro effettuate, da persone fisiche e da soggetti Ires, a favore degli enti del terzo settore non commerciali, che banno presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata a loro assegnati);
  • l’introduzione di diverse agevolazioni in materia di imposte indirette (imposta sulle successioni e donazioni, imposte di registro, ipotecaria e catastale), nonché in materia di tributi locali;
  • una disciplina unitaria delle deduzioni e detrazioni previste per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non commerciali e delle cooperative sociali;
  • agevolazioni fiscali per le cessioni di derrate alimentari, prodotti farmaceutici e beni “difettati” a favore degli enti del terzo settore aventi natura non commerciale.

In realtà, per l’effettiva operatività alcuni istituti, quali in particolare l’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, bisognerà attendere l’emanazione di ulteriori decreti attuativi.

Si tratta comunque di una rivoluzione del comparto del non profit terzo settore con cui fin da subito devono confrontarsi tutti i soggetti del terzo settore e gli operatori coinvolti.

Il CSVSN ha già programmato dopo la pausa estiva una serie di incontri formativi e di consulenza dedicati alla riforma, volti ad informare le associazioni di volontariato ed in generale tutti i volontari operanti negli enti del terzo settore delle novità introdotte dalle normative da ultimo emanate e per fornire tutte le indicazioni operative su come adeguarsi alla nuova disciplina.

Sport e disabilità

Realizzazione di attività sportive a favore di persone diversamente abili

Soggetti ammessi: Soggetti costituiti almeno da 3 anni che abbiano sede legale, amministrativa e operativa nella Regione Puglia e che siano regolarmente iscritti al RUNTS e la cui attività si esercita nell’indicato settore di intervento “Volontariato, Filantropia e Beneficienza”.