Le associazioni senza fini di lucro, che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società, indicati dall’articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
I soggetti incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali di queste associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità. (art. 1, comma 185, della legge n° 296 del 2006).
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica tra il 20 luglio ed il 20 settembre di ciascun anno d’imposta, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).