Sanatoria Modello EasSanatoria Modello Eas

Agevolazioni fiscali solo con il modello Eas

Agevolazioni fiscali solo con il modello Eas

L’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 15 dicembre la scadenza per l’invio del modello Eas relativo alla comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. La circolare 45/E del 29 ottobre chiarisce, inoltre, che il mancato invio della comunicazione produrrà la perdita delle agevolazioni fiscali su Iva e imposte sui redditi e conferma che determinate categorie, ossia quelle iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore, potranno compilare il modello in forma semplificata.

La circolare precisa che l’invio del modello non limita l’Agenzia delle Entrate, in caso di esigenze informative, ad acquisire gli eventuali dati mancanti direttamente dai registri nei quali le associazioni sono iscritte o attraverso specifiche richieste.

    Chi presenta il modello semplificato

  • associazioni e società sportive dilettantistiche, diverse da quelle esonerate (cioè quelle che non svolgono attività commerciale)
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri (legge 383/2000)
  • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri (legge 266/91), diverse da quelle che svolgono solo attività istituzionale anche con attività commerciale marginale che sono esonerate
  • associazioni riconosciute
  • associazioni riconosciute da confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato
  • movimenti e partiti politici presenti nelle ultime elezioni
  • associazioni sindacali e di categoria presenti nel Cnel

Come compilare il modello
I soggetti interessati dovranno riempire il primo riquadro del modello contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentate legale.
Nel secondo riquadro sarà sufficiente fornire i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25), 26). Solo le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica compilano anche il rigo 3) e quelle sportive il rigo 20).

Adempimenti EAS per le associazioni neo costituite
Il monitoraggio informativo introdotto dall’art. 30 del D.L. 185/2008 conv. in L. 2/2009 è un adempimento una tantum assolvibile con l’invio telematico del modello EAS, per la prima volta entro il 15/12/2009, per tutte le associazioni costituite fino al 15 ottobre scorso.
Per quelle che si sono formate dopo il 15 ottobre il modello EAS deve essere trasmesso, in modalità completa, entro 60 giorni dalla data di costituzione (e non dalla data di autenticazione o registrazione dell’atto costitutivo) come fissato nel provvedimento di istituzione del modello del 2/9/2009. In questo caso le istruzioni del modello precisano che ai punti 20, 21, 23, 24, 30 e 31 vanno indicati i dati previsionali.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Sport e disabilità

Realizzazione di attività sportive a favore di persone diversamente abili

Soggetti ammessi: Soggetti costituiti almeno da 3 anni che abbiano sede legale, amministrativa e operativa nella Regione Puglia e che siano regolarmente iscritti al RUNTS e la cui attività si esercita nell’indicato settore di intervento “Volontariato, Filantropia e Beneficienza”.