Anche per gli Enti del Terzo settore prevista la Cassa integrazione in deroga

A cura di Roberto D’Addabbo

Il D.L. 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) – da ultimo convertito nella Legge del 24 aprile 2020 n. 27 (pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 ed entrato in vigore dal 30 aprile 2020) – tra le diverse misure straordinarie messe in campo per fronteggiare la situazione di crisi derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19, all’art. 22 ha dettato nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga.

La Cassa integrazione in deroga (CIGD) è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari (Cassa integrazione ordinaria o straordinaria) perché esclusi all’origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie. 

Essa è normalmente concessa ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento.

E può essere richiesta dai soggetti giuridici qualificati come imprese ex art. 2082 c.c., dai piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c. (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.

Il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all’art. 22, ha previsto anche per gli Enti del terzo settore la possibilità di accedere alla cassa integrazione straordinaria per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, come meglio stabilito dalle modifiche apportate dal D.L. n. 34 del 19.05.2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementabile di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane, con possibilità di estensione di ulteriori quattro settimane nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

A tal fine i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti dovranno preventivamente stipulare un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, invece, l’accordo non è necessario, ma si dovrà comunque procedere alla comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali.

Il trattamento è concesso con decreto delle regioni, fatta eccezione per le settimane successive alle prime nove, per cui la concessione è disposta direttamente dall’INPS.

In merito si segnala che la Regione Puglia, in data 20 marzo 2020, ha stipulato con le organizzazioni sindacali di categoria l’Accordo Quadro per l’fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020, in cui ha disciplinato la procedura per accedervi.

Qui di seguito il link dove trovare la comunicazione della Regione Puglia ed il testo dell’Accordo: https://www.regione.puglia.it/accordo-quadro-regione-puglia-per-la-fruizione-della-cassa-integrazione-in-deroga.

Inoltre, a partire dal 26 marzo 2020 è stata attivata la piattaforma regionale per la Cassa Integrazione in Deroga sul portale Sintesi (http://sintesi.cittametropolitana.ba.it/portale/).

Sul medesimo portale è stato pubblicato il “Manuale CIG in deroga” recante le indicazioni operative per procedere alla domanda.

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), all’art. 41, comma 2 ha esteso l’applicazione della Cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
Inoltre, al comma 3 ha previsto che le domande presentate per l’accesso alla Cassa integrazione in deroga sono esenti dall’imposta di bollo.

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