Incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

A cura di Michele Introna

Il Decreto-legge “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17/03/2020) all’art. 66, prevede incentivi fiscali a favore delle erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le agevolazioni prevedono:

  1. la detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, spettante, rispettivamente, alle persone fisiche e agli enti non commerciali;
  2. la deducibilità del costo nell’ambito del reddito d’impresa.

In particolare, l’art. 66 prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche (a titolo d’esempio le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, le ASL, le Università pubbliche, la Protezione Civile, ecc.), di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica COVID-19, effettuate nell’anno 2020, dai soggetti titolari di reddito d’impresa, è confermato il principio di piena deducibilità delle erogazioni liberali effettuate e, le stesse, non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio d’impresa.  Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), le erogazioni liberali effettuate nell’anno 2020 da imprese, sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

È opportuno ricordare che, al fine di usufruire della detrazione anche le erogazioni liberali in denaro in esame dovranno essere effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 D.Lgs. 241/1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 che dice che l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura segue le seguenti regole:

  • è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, ai sensi dell’art. 9 del TUIR (per persone fisiche e enti non commerciali);
  • è determinato, nel caso di bene strumentale, e quindi qualora il donante sia un soggetto titolare del reddito d’impresa, con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento;
  • è determinato – nel caso di cessione gratuita di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, o di beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, facendo riferimento al minore tra il valore normale e quello ottenuto applicando le disposizioni dell’art. 92 del TUIR. Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti punti 2 e 3, il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a 30.000 euro, ovvero nel caso in cui, per la natura stessa dei beni non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante una data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

In data 03/04/2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 8/E con le risposte ad una serie di quesiti inerenti le misure fiscali previste dal D.L. Cura Italia (D.L. n. 18/20).

In merito alla deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa si propone a seguire un estratto della circolare con domande e risposte:

  • domanda: “…Si chiede di chiarire se le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’attuale situazione di emergenza epidemiologica che l’articolo 66 del Decreto, incentiva, per l’anno 2020, sotto forma di deducibilità ai fini IRES/IRAP, possano essere dedotte dal reddito d’impresa anche qualora l’impresa erogante si trovi in perdita fiscale”;
  • risposta: “…In tale contesto, occorre evidenziare che la deduzione in esame è collegata esclusivamente all’erogazione liberale effettuata e, pertanto, prescinde dalla presenza o meno di un reddito d’impresa conseguito e dichiarato nel periodo dell’erogazione. In altri termini, non essendo parametrata al reddito realizzato, la deduzione prevista dalla norma in esame spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale in esame”.
  • domanda: “…Si chiede di chiarire se alle donazioni in natura di cui all’articolo 66, comma 2, del Decreto possa essere applicato il trattamento di cui all’articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (ndr I prodotti alimentari non piu’ commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonche’ per prossimita’ della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell’articolo 10, numero 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell’impresa, si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto), indipendentemente dalla natura dei beni donati”;
  • risposta: “…L’articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133 assimila le cessioni gratuite dei beni da esso previste alla distruzione ai fini dell’IVA. In questo modo la cessione gratuita non è gravata da IVA e il donante mantiene il diritto alla detrazione…A prescindere dal mancato rinvio dell’articolo 66 del Decreto all’articolo 6 della legge n. 133 del 1999, si ritiene, comunque, che alle donazioni in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza COVID-19 siano applicabili le previsioni dell’articolo 6 citato esclusivamente in relazione a quelle che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi ed alle condizioni in esso previste (vedere sopra ndr)”.

In merito alla detraibilità/deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito delle persone fisicihe, enti non commerciali e imprese si propone a seguire un estratto della circolare con domande e risposte:

  • domanda: “…Le donazioni effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro e finalizzate a misure urgenti di solidarietà alimentare, rientrano nell’ambito di applicazione degli incentivi previsti dall’articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18?”;
  • risposta: “…poiché la finalità dell’intera disciplina agevolativa di cui all’art. 66 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziarie gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologia, si ritiene che, nell’ambito oggettivo di tale disposizione, rientrino anche le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare, purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell’art. 66, ovvero le stesse avvengano per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (ndr fondazioni, associazioni, comitati ed enti.  Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui sono individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province), ovvero direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza COVID-19”.
  • domanda: “…È possibile ricomprendere nelle previsioni agevolative di cui all’art. 66 del Decreto anche le donazioni effettuate direttamente alle strutture ospedaliere sul territorio?”;
  • risposta: “…Pertanto, coerentemente con la finalità perseguita dall’art. 66 del Decreto, volta ad incentivare la destinazione delle erogazioni liberali finalizzate al finanziamento degli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene che rientrino nel novero delle donazioni agevolabili ai sensi della predetta disposizione:
    • le donazioni effettuate in favore degli enti espressamente elencati dallo stesso art. 66 (Stato, regioni, fondazioni, ecc.), nonché quelle eseguite anche per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della 13 maggio 1999, n. 133 cui il comma 2 dell’art. 66 del Decreto fa rinvio;
    • le donazioni eseguite dai soggetti indicati nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 66 (persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito di impresa), non necessariamente per il tramite e/o favore degli enti espressamente indicati dalla norma, ma direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza COVID-19”.

Il decreto legge n. 18/2020 è stato convertito nella Legge del 24 aprile 2020 n. 27 (pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020) ed è entrato in vigore dal 30 aprile 2020.

In sede di conversione del D.L. 18/2020 ad opera della L. 27/2020, sono stati inseriti tra gli enti che possono raccogliere le erogazioni in questione gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Evidenziamo infine che, a norma dell’articolo 99 L. 27/2020, il Dipartimento della Protezione Civile ha aperto “conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus Covid-19”. La risoluzione 21/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al giustificativo di spesa per tali versamenti ribadendo che, ai fini dell’agevolazione, è sufficiente che dalla ricevuta risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all’emergenza.

Anche i versamenti effettuati tramite intermediari, piattaforme di crowdfunding o per il tramite degli enti richiamati dall’articolo 27 L. 133/1999 richiedono, ai fini dell’agevolazione, che dalla ricevuta di versamento emerga che la donazione è stata versata nei conti correnti bancari dedicati all’emergenza Covid-19.

Qualora, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni richieste (carattere di liberalità, destinatario dell’erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento della Protezione civile rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

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