Permessi aggiuntivi 104

A cura di Rossella Montanaro

L’art. 24 del D.L. 18/2020 ha previsto la possibilità di usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020 di ulteriori dodici giornate complessive di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Pertanto, complessivamente i giorni di permesso fruibili a tale titolo nei mesi di marzo e aprile sono pari a complessivi 18 giorni (ovvero i 3 ordinariamente previsti per mese, oltre l’incremento dei 12 giorni previsti per sopperire all’emergenza) anche frazionabili in ore.

L’art. 73 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha ampliato anche per i mesi di maggio e giugno 2020 il numero di giorni di permesso retribuito fruibili per legge 104. Anche in questo caso, il numero totale di giorni di permesso utilizzabili è pari a 18 per i mesi di maggio e giugno 2020. La somma totale di 18 giorni è data rispettivamente da 3 giorni per il mese di maggio, 3 giorni per il mese di giugno e 12 giorni dovuti per fronteggiare il periodo emergenziale causato dal diffondersi del virus Covid-19.

Con la Circolare n. 81 dell’8 luglio 2020, l’INPS ha chiarito che i lavoratori nei confronti dei quali sia stato precedentemente emesso provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/1992, per i mesi di maggio e giugno, non dovranno presentare una nuova domanda per fruire delle suddette giornate non utilizzate. In questo caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

Nel caso in cui non fossero presenti autorizzazioni in corso di validità, allora il lavoratore dovrà presentare domanda e fruire delle giornate di permesso dopo la presentazione della stessa, sempreché la fruizione delle giornate aggiuntive rientri nei mesi di maggio e giugno.

I giorni di permesso retribuito per legge 104 sono cumulabili con il bonus baby-sitting e il prolungamento del congedo parentale per i figli con grave disabilità con il bonus baby-sitting.

L’INPS ha poi precisato con circolare 45/2020 che i dodici giorni aggiuntivi di permessi previsti dalla legge 104 sono riconosciuti sia ai lavoratori disabili che a quelli che assistono un figlio o un familiare disabile

La circolare precisa chiarisce altresì che se un lavoratore assiste più persone disabili, oppure è un disabile che assiste un altro disabile, può cumulare anche le giornate aggiuntive (arrivando per esempio a 18+18 in due mesi).

L’art. 2 bis della L. 27/2020 ha integrato l’art. 24 del D.L. 18/2020 specificando che per il personale delle Forze di Polizia, Forze armate, Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Corpo di polizia locale dei Comuni, Province e Città metropolitane, il beneficio di poter usufruire di un incremento delle giornate previste dai permessi di L. 104/1992 è possibile compatibilmente alle esigenze organizzative dell’ente appartenente e alle esigenze di interesse pubblico da tutelare.

Si segnala che con riferimento alle misure di sostegno introdotte dal D.L. 18/2020 per i lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti disabili, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’elenco delle FAQ contenente le risposte alle domande più frequenti.

Con Messaggio 1621 del 15 aprile 2020, l’INPS ha richiamato l’attenzione su coloro che versino in condizione di CIG/FIS, precisando che, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore, non vengono riconosciute le giornate di permesso per coloro che assistono figli con disabilità e che regolarmente usufruiscono delle giornate di permesso concesse dalla L. 104/1992.

Mentre, per coloro che risultino in CIG/FIS con riduzione dell’orario di lavoro, le giornate di permesso per assistere figli con disabilità previste con il Decreto “Cura Italia”, devono essere “fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa”.

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