A cura di Mariarosaria Franco
L’art. 39 del D.L. 18/2020 mira a tutelare e garantire la continuità lavorativa di talune peculiari categorie di lavoratori dipendenti, consentendo loro di svolgere la propria prestazione lavorativa da casa nella modalità di lavoro agile o “smart working” fino «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19», secondo quanto precisato dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 in sede di conversione del decreto “Cura Italia”.
Per lavoro agile o “smart working” si intende la possibilità di poter svolgere la propria attività lavorativa al di fuori degli uffici e/o locali dell’azienda, generalmente presso la propria abitazione, mediante l’eventuale utilizzo di supporti telematici e tecnologici, con flessibilità degli orari e delle modalità ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di lavoro.
Ciò premesso, si rileva che i lavoratori dipendenti richiamati dall’articolo in commento sono:
- i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i lavoratori dipendenti che abbiano una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’interno del proprio nucleo familiare.
L’unica condizione prevista attiene alla tipologia dell’attività prestata, ovvero la prestazione lavorativa deve essere compatibile con lo svolgimento in modalità agile.
Nell’accoglimento delle istanze relative allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, la priorità sarà concordata ai lavoratori che siano affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, secondo quanto disciplinato dagli artt. 18-23 della L. 81/2017 in materia di “lavoro agile”.
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