Protezione civile e sicurezza

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 11 luglio il Decreto legge che regolamenta – presentando alcune opportune eccezioni alla norma generale – la sicurezza sul lavoro dei volontari di protezione civile.
In particolare la norma riguarda i volontari della protezione  civile, della Croce  Rossa  Italiana  e  del  Corpo  nazionale  soccorso  alpino  e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco.
La figura del volontario è equiparata al lavoratore esclusivamente per le attività di formazione, informazione e addestramento, controllo sanitario; sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attivita' lavorativa, nonchè i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.
Il decreto, inoltre, contiene all'articolo 7, le "Disposizioni relative alle cooperative sociali" da applicare nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore che svolga attività al di fuori delle sedi di lavoro. Se lavoratore o il socio lavoratore svolge la prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opera.

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