Con sentenza n. 72/2022 del 16.3.2022, la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato sull’art. 76 del Codice del Terzo settore in materia di contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.
Più precisamente, l’art. 76 riserva alle Organizzazioni di Volontariato i contributi per l’acquisto di autoambulanze, di autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, escludendo gli altri enti del Terzo settore svolgenti le medesime attività di interesse generale.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha chiarito che il “contributo ambulanze” riservato dall’art. 76 alle sole ODV è giustificato in considerazione della specificità di questi enti, strutturalmente costituiti dalla presenza predominante del volontariato e col fine di tutelare la previsione di maggior favore loro comunque riconosciuta dalla omologa misura già precedentemente prevista.