Bando SCN. Accolto il ricorso sul carattere discriminatorio

Il 19 novembre il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso di 4 giovani stranieri residenti in Italia, ha accertato il ''carattere discriminatorio'' del bando per il servizio civile che ha mantenuto la clausola che lo riserva ai soli cittadini italiani. Il giudice ha ordinato all'Ufficio nazionale competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di consentire ''l'accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia'', che, in sostanza, devono poter aiutare ''la patria''.


L'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) e APN (Avvocati Per Niente) che hanno sostenuto il ricorso rendono noto che "Il giudice ha ordinato all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di riaprire il termine per ulteriori 10 giorni per l'accesso al bando a partire dalla comunicazione dell'ordinanza". 
Al momento si resta in attesa di tale riapertura formale.

Lo scorso 5 novembre, l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile aveva pubblicato, sul suo sito, "per dovere di informazione", le due decisioni adottate rispettivamente dalla Corte d'Appello di Milano (22 marzo 2013) e dalla Corte d'Appello di Brescia (21 ottobre 2013) sui procedimenti instaurati da giovani cittadini stranieri per accertare il carattere discriminatorio del requisito della cittadinanza italiana, previsto per l'accesso al servizio civile. 
Dal confronto, emerge il contrastante orientamento espresso dalle autorità giudiziarie. Per i giudici della Corte d'Appello di Milano, bisogna consentire l'accesso al servizio civile non solo ai giovani in possesso della cittadinanza italiana, ma anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia. Di parere esattamente opposto, i giudici della Corte d'Appello di Brescia, per i quali la Costituzione riferisce ai soli cittadini il "dovere" di difesa della Patria – in cui rientrerebbe il servizio civile – e il diritto di partecipare alla vita della comunità prestando un servizio a favore della collettività, che ha connotati e finalità peculiari, qualificate – al contrario degli altri servizi di solidarietà aperti a tutti – proprio dal richiamo ad un dovere che, per principio costituzionale, è proprio della sola comunità dei cittadini.

Sport e disabilità

Realizzazione di attività sportive a favore di persone diversamente abili

Soggetti ammessi: Soggetti costituiti almeno da 3 anni che abbiano sede legale, amministrativa e operativa nella Regione Puglia e che siano regolarmente iscritti al RUNTS e la cui attività si esercita nell’indicato settore di intervento “Volontariato, Filantropia e Beneficienza”.