![Adempimenti EAS per le associazioni neo costituite Adempimenti EAS per le associazioni neo costituite](/wp-content/uploads/2009/12/agenzia_entrate_b.gif)
La trasmissione del modello EAS è un adempimento cui sono tenute tutte le Associazioni che si costituiscono e deve essere assolto attraverso l’invio telematico entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo (e non dalla data di autenticazione o registrazione, se successiva).
Se intervengono successivamente variazioni dei dati trasmessi, gli enti associativi sono obbligati a presentare nuovamente il modello con le variazioni intervenute, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi. Il mancato invio del modello EAS nei termini prescritti, comporta la decadenza delle agevolazioni fiscali.
- Non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:
- ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
- ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30);
- numero dei soci e/o associati dell’ente associativo (dichiarazione n. 24);
- ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
- costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
- il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
- numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).