Deroga agli ETS per l’assunzione di volontari

A cura di Roberto D’Addabbo

Il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante <<Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19>>, entrato in vigore dal 10 marzo 2020, ha dettato all’art. 6 disposizioni urgenti in materia di volontariato, stabilendo che <<Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117>>.
Tale disposizione è stata da ultimo inserita all’art. 2-septies della legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”)

Si rammenta che l’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), prevede l’incompatibilità tra la qualità di volontario e qualsiasi forma di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito con l’Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività.
Pertanto, per fronteggiare l’emergenza, il Governo ha introdotto, in via eccezionale e provvisoria, una deroga a tale limite.

Ciò non significa, tuttavia, che il volontario potrà essere retribuito in quanto tale e per lo svolgimento dell’attività di volontariato, ma solo che l’Ente del Terzo settore, per far fronte a carenze di personale dipendente dovute alla situazione di emergenza, potrà instaurare un rapporto di lavoro contrattualizzato anche con i propri volontari, che presentano idoneità e capacità all’attività a cui sono preposti, i quali dunque verranno retribuiti per l’attività lavorativa svolta.

Tale possibilità è consentita per il periodo di durata emergenziale fissato in 6 mesi dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e quindi fino al 31 luglio 2020.

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