Dl Sviluppo: le novità per il 3° settore

GazzettaIl 7 luglio 2011 il Decreto sviluppo è stato convertito in via definitiva in legge nel testo licenziato dalla Camera lo scorso 21 giugno.
Un articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore propone un vademecum per scoprire cosa c'è nelle pieghe del decreto Sviluppo, dalla riscossione degli accertamenti esecutivi alle pensioni per le vittime del terrorismo, passando per la carta d'identità elettronica, la rinegoziazione dei mutui, le novità per il mondo della scuola. Di seguito riportiamo un estratto dell’articolo con le principali novità per il terzo settore.

Agevolazioni Irap per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (articolo 7, comma 2).
Estesa a tutte le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) – in luogo delle sole Asp succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) – la possibilità di usufruire delle agevolazioni Irap eventualmente deliberate dalle regioni nei confronti delle Onlus.

Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (articolo 2).
Credito d'imposta, in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e a incremento dell'organico, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto Sviluppo. L'attuazione dell'istituto è subordinata al consenso della Commissione europea sull'impiego dei fondi strutturali comunitari. I "lavoratore svantaggiato" sono: soggetti non aventi un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; soggetti privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età; soggetti che vivano soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori contraddistinti da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, qualora il lavoratore interessato appartenga al genere sottorappresentato; membri di una minoranza nazionale. Per "lavoratore molto svantaggiato" si intendono i soggetti privi di lavoro da almeno 24 mesi. Il credito d'imposta è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto. Il calcolo del beneficio è basato sulla differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e quello relativo alla media dei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo. Per ogni nuovo lavoratore assunto, il credito d'imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione, nel caso di lavoratore "svantaggiato", e nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, nel caso di lavoratore "molto svantaggiato" . Nel caso di assunzioni di lavoratori con contratti a tempo parziale (sempre a tempo indeterminato), il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il calcolo relativo all'incremento dei lavoratori occupati deve tener conto delle diminuzioni che si dovessero verificare, nello stesso periodo, nelle società controllate o collegate o che fanno capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto . Per i soggetti che assumano la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce – ai fini del credito d'imposta in esame – incremento della base occupazionale.

Credito di imposta per la ricerca scientifica (articolo 1).
Istituito un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca. Spetta nella misura del 90% della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. La disposizione assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, soppresso dall'articolo del decreto Sviluppo.

Codice dei beni culturali e del paesaggio, modifiche (articolo 4, comma 16).
Interventi su alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004), per: attuazione federalismo demaniale, sottraendo al meccanismo dell'articolo 5, comma 5, del Dlgs 85/2010 (che prevede la necessità di un apposito accordo di valorizzazione con il ministero per i Beni e le attività culturali) una ampia quantità di immobili statali o di enti pubblici non economici realizzati subito dopo la seconda guerra mondiale e quasi sempre privi di effettivo interesse culturale; semplificare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, attraverso la modifica dell'articolo 146 del Codice. Enti parco inseriti tra gli enti cui la regione può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria; previsto che il compito di comunicare agli interessati il preavviso di provvedimento negativo spetti al soprintendente stesso e non più all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; stabilito l'efficacia immediata dell'autorizzazione e, infine, l'applicabilità dell'articolo 146 anche alle attività minerarie di ricerca ed estrazione che la normativa vigente sottopone, invece, a una procedura ad hoc nel vigente comma 15 dello stesso articolo 146. Estesa la durata massima consentita per l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica di cose e beni culturali, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, introducendo la possibilità di rinnovare, una sola volta, il termine di quattro anni fissato dalla normativa vigente.

Ente nazionale per il microcredito (articolo 8, comma 4-bis).
Riordino del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, che viene costituito come ente pubblico non economico dotato di ampie forme di autonomia, col nome di Ente nazionale per il microcredito, e svolge funzioni di coordinamento nazionale in materia con compiti, tra l'altro, di valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi in sede europea.

Fondazione per il merito (articolo 9, commi da 3 a 16).
Istituzione della Fondazione per il merito, finalizzata a promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario. I membri fondatori sono il Miur e il Mef, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla stessa Fondazione, anche attraverso l'emanazione di direttive. Lo statuto, approvato con decreto interministeriale, disciplina la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati. La Fondazione gestirà il fondo per il merito degli studenti universitari e coordinerà operativamente la somministrazione delle prove nazionali standard per l'accesso al fondo medesimo, mentre le prove saranno realizzate dalle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione. La Fondazione è autorizzata anche a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in favore degli studenti dei corsi di laurea e
laurea magistrale. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Miur e del Mef, ulteriori apporti dello Stato, risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati; la Fondazione può avere accesso alle risorse del Programma operativo nazionale Ricerca e competitività FESR 2007-2013 e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei. Per l'anno 2011 è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, di cui 9 costituiscono la dotazione del fondo per il merito e uno è per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione; a decorrere dal 2012 è autorizzata la spesa di un milione di euro a favore della Fondazione. Sono chiamati a far parte del comitato consultivo della Fondazione anche rappresentanti dei collegi universitari.

Servizio sanitario nazionale, pagamenti on line delle prestazioni (articolo 6).
Previsto che le aziende del Servizio sanitario nazionale adottino procedure telematiche per consentire sia il pagamento on line delle prestazioni erogate sia la consegna tramite modalità digitali dei referti medici. Arriva una procedura di comunicazione all'azienda sanitaria locale, da parte dei comuni e su richiesta degli interessati, del trasferimento di residenza anagrafica, ai fini dell'aggiornamento del libretto sanitario. Semplificati alcuni obblighi di comunicazione, a carico di cittadini e imprese, nel settore previdenziale ed assistenziale. In particolare per invalidità civili, indennità di accompagnamento e indennità di frequenza e, nel settore pensionistico, le imprese che abbiano dipendenti iscritti al Fondo Inps di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

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