Fondo di solidarietà mutui “prima casa”

A cura di Luciana Albanese

L’art. 54 del D.L. 18/2020 ha stabilito che a partire dal 17 marzo 2020 e pe la durata di 9 mesi, viene estesa l’ammissione al beneficio del Fondo di solidarietà dei mutui per la “prima casa” ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato un calo del proprio fatturato superiore a un terzo, in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività per l’emergenza coronavirus.

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), all’art. 12 ha precisato che i lavoratori autonomi ammessi al beneficio dell’accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa” (c.d. “Fondo Gasparrini) ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. a), del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), si intendono i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

In particolare il DL n. 23/2020 ha previsto all’art. 12, comma 1, così come rettificato, che per lavoratori autonomi debbano intendersi i soggetti di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto n. 18/2020, (come per esempio artigiani, commercianti, coltivatori diretti e più in generale a tutti i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria – AGO).

La misura di solidarietà è rivolta ai proprietari di immobile adibito ad abitazione c.d. “prima casa” e, quindi, titolare di un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa.

In particolare, come meglio specificato nella Legge n. 27/2020 di conversione del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), per i professionisti e lavoratori autonomi è sufficiente che gli stessi dichiarino in autocertificazione in un trimestre successivo al 21.02.2020 (o nel minor lasso di tempo), un calo del proprio fatturato di più del 33 % del fatturato risalente all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

La legge di conversione precisa altresì che tra i presupposti per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. Tale richiesta va fatta dal proprietario dell’immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile.

In particolare, è importante che al momento della presentazione della domanda, il titolare del contratto di mutuo si trovi in ritardo nel pagamento delle relative rate per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi.

In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell’immobile, titolarità del mutuo e residenza nell’immobile), sussistano nei confronti anche del solo mutuatario che ha subito l’evento.

In caso di mutuo cointestato a due o più persone, il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza COVID-19.

Il D.L. n. 23/2020 ha previsto che per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto (fino quindi al 9 gennaio 2021) l’accesso al Fondo è consentito anche nelle ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui già ammessi ai benefìci del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate, ovvero tutte le precedenti richieste di sospensione di mutuo, già precedentemente concesse per altre motivazioni ex lege previste, non avranno alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento del periodo di tempo massimo di 18 mesi   a condizione che il mutuo stesso risulti in regolare fase di ammortamento da almeno tre mesi.

La richiesta di sospensione di mutuo può avvenire in ipotesi di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito nonché in ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, sempre in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

La certificazione di sospensione dal lavoro, ovvero la riduzione dell’orario di lavoro per le ragioni legate all’emergenza sanitaria, dovrà comunque essere accertata dal datore di lavoro.

Rimane confermata l’ipotesi per cui per tutta la durata della sospensione il Fondo pagherà alle banche, al posto dei mutuatari, il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate di pagamento non versate, mentre il restante 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento.

In data 28 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL “CuraItalia” che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.Inoltre il 30 marzo 2020  è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Economica e delle Finanze la nuova modulistica, aggiornata e semplificata, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.Il nuovo modello potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

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