IMU enti non commerciali

Il Decreto Legge 1/12 in sede di conversione alla Camera contiene una disposizione relativa all'Imu per gli immobili degli enti non commerciali (art. 91 bis). In essa si conferma l'esenzione dall'imposta solo per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, e alle attività di culto come da articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Prevista invece la tassazione Imu relativa alle porzioni dei locali che ospitano attività commerciali. Se l'immobile viene utilizzato sia per attività commerciali sia per attività non commerciali, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale; alla restante parte dell'immobile, se precisamente identificabile attraverso opportune modifiche catastali, si applica l'Imu.

Sport e disabilità

Realizzazione di attività sportive a favore di persone diversamente abili

Soggetti ammessi: Soggetti costituiti almeno da 3 anni che abbiano sede legale, amministrativa e operativa nella Regione Puglia e che siano regolarmente iscritti al RUNTS e la cui attività si esercita nell’indicato settore di intervento “Volontariato, Filantropia e Beneficienza”.