Quali spostamenti sono consentiti alle associazioni di volontariato

Con nota n. 0130071 del 20.11.2020, la Prefettura di Bari ha chiarito che «costituiscono spostamenti consentiti quelli che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo l’espletamento del servizio di volontariato sociale».

Pertanto, i volontari delle associazioni che operano nel settore dell’assistenza alle categorie svantaggiate mediante, per esempio, consegna di pacchi alimentari e/o di prima necessità, servizi di assistenza domiciliare, servizi di assistenza ad anziani possono continuare a svolgere la propria attività e spostarsi anche al di fuori del territorio comunale, premunendosi di idonea autocertificazione attestante l’esercizio dell’attività di volontariato che si sta svolgendo.

Sport e disabilità

Realizzazione di attività sportive a favore di persone diversamente abili

Soggetti ammessi: Soggetti costituiti almeno da 3 anni che abbiano sede legale, amministrativa e operativa nella Regione Puglia e che siano regolarmente iscritti al RUNTS e la cui attività si esercita nell’indicato settore di intervento “Volontariato, Filantropia e Beneficienza”.