Il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (il cosiddetto "semplificazioni") stabilisce che a partire dal 5 per mille di quest'anno vi sarà la possibilità per gli enti aventi diritto ma esclusi dal riparto del 5 per mille perchè inadempienti, di rientrare nell'elenco dei beneficiari a fronte del versamento di una sanzione. Secondo quanto previsto, occorrerà inviare alla DRE la dichiarazione, entro il 30 settembre, dopo aver versato 258 euro all'erario tramite F24.
Questo il testo dell'art. 2, comma 2 del DL 2 marzo 2012 n.16:
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo: a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
All'interno del decreto, precisamente al comma precedente dell'art. 2, vi sono disposizioni utili anche per chi si trova nella posizione di dover sanare delle inadempienze riferite a obblighi di legge derivati dalla fruizione di benefici fiscali, come il caso del modello EAS: anche in questo caso, tramite versamento della sanzione di 258 euro, sarà possibile ottemperare all'obbligo di invio anche se sono trascorsi i 60 giorni dalla costituzione dell'associazione.
1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Sanatoria 5xmille
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