Trattamento IVA dei contributi pubblici

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 20/E “Trattamento IVA dei contributi pubblici relativi alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale – Disciplina della detrazione dell’imposta assolta dagli organismi di formazione professionale”.
La circolare fa ulteriore chiarezza in relazione alle problematiche sorte come conseguenza indiretta dell’obbligo di fatturazione elettronica per gli enti pubblici. Obbligo che, come noto, ha generato una serie di criticità per alcuni enti non profit privi di partita IVA che, non emettendo fattura ma semplici note spese verso la Pubblica Amministrazione, si sono visti bloccare queste ultime dal sistema di interscambio (SdI) appositamente messo in opera per la fatturazione elettronica (in quanto trattasi di documentazione non assimilabile alla fattura non avendone i contenuti).
Nelle premesse della circolare viene evidenziato, in effetti, come in materia di IVA, uno dei maggiori problemi sia la determinazione del trattamento da riservare alle sovvenzioni erogate da enti pubblici in favore di soggetti che svolgono attività ritenute meritevoli di tutela e/o incentivazione.

L’applicazione dell’IVA ad una determinata operazione (neretti nostri) “presuppone l’esistenza di un nesso di reciprocità fra la prestazione (in senso lato) dedotta nel rapporto che lega le parti (pubbliche o private). Ove sussista il predetto nesso, la prestazione di denaro si qualifica come corrispettivo e l’operazione dovrà essere regolarmente assoggettata ad imposta.” Diversamente, le erogazioni si qualificano come contributi esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta.
Nel merito specifico delle modalità e delle procedure di affidamento delle attività formative, in relazione ai criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni (contributi o corrispettivi), la circolare rammenta, altresì, che la normativa in vigore vincola la concessione di contributi da parte della Pubblica Amministrazione all’adozione di un avviso pubblico contenente modalità e requisiti per accedere al beneficio (articolo 12, legge 241/1990). Nel dettaglio, la disposizione di legge “trova applicazione, di regola, allorché la pubblica amministrazione concedente si trovi ad espletare la funzione di promuovere attività e realizzare opere e servizi in settori di rilevante interesse generale, come quello scolastico/educativo e della formazione professionale. In tal senso, la procedura di affidamento si svolge attraverso l’adozione di un avviso pubblico per la presentazione, da parte degli enti privati che operano nel settore della formazione, di progetti formativi di diverso livello. Nell’avviso pubblico sono stabiliti e resi pubblici le modalità e i requisiti per ottenere le sovvenzioni o i contributi e, in particolare, i criteri in base ai quali è selezionato il progetto formativo meritevole del finanziamento pubblico.”

Se invece l’erogazione si contestualizza nell’ambito di uno schema riconducibile al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n.163 del 2006), tra l’Amministrazione Pubblica e l’ente privato beneficiario si realizza un rapporto di natura sinallagmatica in cui, lo scambio di reciproche prestazioni conferisce alle somme erogate la natura di corrispettivo soggetto a IVA. In assenza di specifici riferimenti normativi, la natura giuridico tributaria delle somme in questione deve essere stabilita caso per caso, secondo criteri residuali.
In particolare, l’esistenza di un rapporto sinallagmatico può essere accertata “[…]se sussiste un rapporto di scambio, per cui alla pubblica amministrazione deriva un vantaggio diretto ed esclusivo dal comportamento richiesto dal privato, ovvero quando la convenzione che regola i rapporti tra le parti preveda clausole risolutive o penalità per inadempienze del beneficiario delle somme.”

Nell’ultima parte la circolare affronta il tema del diritto alladetrazione dell’Iva assolta dai beneficiari dei contributi pubblici. In linea generale, è ammessa la detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi solo se il contribuente utilizza i medesimi acquisti per effettuare operazioni imponibili o a esse assimilate (articolo 19, Dpr 633/1972).

Sport e disabilità

Realizzazione di attività sportive a favore di persone diversamente abili

Soggetti ammessi: Soggetti costituiti almeno da 3 anni che abbiano sede legale, amministrativa e operativa nella Regione Puglia e che siano regolarmente iscritti al RUNTS e la cui attività si esercita nell’indicato settore di intervento “Volontariato, Filantropia e Beneficienza”.